Art. 5.
(Verifica della liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili).

      1. Il Ministero dei trasporti, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in

 

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vigore della presente legge, verifica il grado di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili.
      2. Nel caso in cui il grado di concorrenza nel mercato dei servizi aeroportuali a terra risulti insufficiente, il Ministero dei trasporti individua le misure e i correttivi concreti che possono realizzare un'effettiva liberalizzazione nel settore. Fatti salvi i poteri ispettivi e sanzionatori delle amministrazioni indipendenti preposte alla vigilanza del mercato, il medesimo Ministero adotta i provvedimenti volti a garantire un'effettiva concorrenzialità del mercato, eventualmente disponendo che gli enti gestori degli aeroporti indìcano procedure di evidenza pubblica, liberino infrastrutture aeroportuali per metterle a disposizione degli operatori, compatibilmente con le esigenze di sicurezza del trasporto aereo, e destinino una parte dei loro ricavi al finanziamento delle strutture di accesso all'aeroporto e delle infrastrutture di assistenza a terra (handling).